sabato 3 febbraio 2018

ABRUZZO – IL TAR DÀ RAGIONE ALLE ASSOCIAZIONI

Enpa, LAV e LNDC ricorrono contro l’abbattimento cosiddetto selettivo delle volpi nella Provincia di Teramo. Il TAR conferma la possibile illegittimità di un articolo della Legge Regionale che consente ai cacciatori di occuparsi del controllo delle popolazioni selvatiche e rimanda la questione alla Corte Costituzionale.
Nel mese di marzo 2016 la Provincia di Teramo varò un piano di controllo triennale delle popolazioni delle volpi. Secondo quanto affermato dall’Ente, tale misura si rendeva necessaria per “ridurre l’entità dei danni arrecati alle altre specie di fauna, agli animali domestici e all’uomo e al fine di porre in essere un intervento a tutela della biodiversità”. L’esigenza, sempre secondo l’Ente, era stata sollevata dalle “molteplici sollecitazioni del mondo agricolo e venatorio per la predazione della piccola selvaggina e alle esigenze di riequilibrio delle alterazioni della flora e della fauna selvatica”. Infine, in base all’art. 44 della Legge Regionale 10/04, tale piano di abbattimento cosiddetto selettivo poteva essere realizzato direttamente dai cacciatori.
Enpa, LAV e LNDC, le principali Associazioni di protezione animali in Italia, non potevano certo restare a guardare e presentarono un ricorso al TAR de L’Aquila per sospendere il provvedimento e contestarne la legittimità. In particolare, tramite il lavoro degli avvocati Michele Pezone e Valentina Stefutti, le Associazioni hanno contestato la costituzionalità proprio dell’art. 44 della LR 10/04. La Legge Quadro 157/92, infatti, prevede che l’abbattimento selettivo possa essere realizzato solo da guardie venatorie, che possono avvalersi anche di proprietari dei fondi muniti di licenza di caccia, oltre a guardie forestali e guardie comunali. La Legge Regionale abruzzese, invece, allarga arbitrariamente tale facoltà ai cacciatori tout court, basta che siano nominati dall’Ente.